Art. 44 (Indennita' pensionabile) 1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: a) dal 1° settembre 1998 =================================================================== Gradi Lire =================================================================== Tenente Colonnello 1.128.000 Maggiore 1.103.000 Capitano 1.088.000 Tenente 1.051.000 Sottotenente 1.011.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.071.000 Maresciallo capo 1.021.000 Maresciallo ordinario 985.000 Maresciallo 942.000 Brigadiere capo 980.000 Brigadiere 913.000 Vice brigadiere 908.000 Appuntato scelto 805.000 Appuntato 725.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 660.000 Carabiniere e finanziere 604.000 ------------------------------------------------------------------- b) dal 1° ottobre 1999 =================================================================== Gradi Lire =================================================================== Tenente colonnello 1.145.000 Maggiore 1.120.000 Capitano 1.104.000 Tenente 1.067.000 Sottotenente 1.027.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.087.000 Maresciallo capo 1.037.000 Maresciallo ordinario 1.000.000 Maresciallo 956.000 Brigadiere capo 995.000 Brigadiere 927.000 Vice brigadiere 922.000 Appuntato scelto 818.000 Appuntato 736.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 670.000 Carabiniere e finanziere 614.000 ------------------------------------------------------------------- c) dal 31 dicembre 1999 =================================================================== Gradi Lire =================================================================== Tenente colonnello 1.162.000 Maggiore 1.140.000 Capitano 1.130.000 Tenente 1.083.000 Sottotenente 1.043.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.103.000 Maresciallo capo 1.053.000 Maresciallo ordinario 1.015.000 Maresciallo 976.000 Brigadiere capo 1.010.000 Brigadiere 941.000 Vice brigadiere 936.000 Appuntato scelto 829.000 Appuntato 747.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 680.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Dal 1° settembre 1998 e' soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Note all'articolo 44: -Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti , riguarda l'indennita' pensionabile per ultimo rideterminata dall'art. 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, riportato nelle note all'articolo 4. -Il testo dell'art. 37, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 37 (Indennita' pensionabile). - 4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45: Livello V ................................... £. 129.000 Livello VI .................................. £. 136.000 Livello VI-bis .............................. £. 143.000 Livello VII ................................. £. 149.000 Livello VII-bis ............................. £. 156.000 Livello VIII ................................ £. 163.000 Livello IX................................... £. 178.000