Art. 44 
                      (Indennita' pensionabile) 
 
  1. Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica  27  marzo  1984,  n.  69,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a decorrere  dalle
date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: 
 
 
a) dal 1° settembre 1998 
 
    
===================================================================

    
Gradi Lire 
    
===================================================================
Tenente Colonnello                               1.128.000
Maggiore                                         1.103.000
Capitano                                         1.088.000
Tenente                                          1.051.000
Sottotenente                                     1.011.000
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.071.000
Maresciallo capo                                 1.021.000
Maresciallo ordinario                            985.000
Maresciallo                                      942.000
Brigadiere capo                                  980.000
Brigadiere                                       913.000
Vice brigadiere                                  908.000
Appuntato scelto                                 805.000
Appuntato                                        725.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto           660.000
Carabiniere e finanziere                         604.000
-------------------------------------------------------------------

b) dal 1° ottobre 1999

===================================================================

    
Gradi Lire 
    
===================================================================
Tenente colonnello                               1.145.000
Maggiore                                         1.120.000
Capitano                                         1.104.000
Tenente                                          1.067.000
Sottotenente                                     1.027.000
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.087.000
Maresciallo capo                                 1.037.000
Maresciallo ordinario                            1.000.000
Maresciallo                                      956.000
Brigadiere capo                                  995.000
Brigadiere                                       927.000
Vice brigadiere                                  922.000
Appuntato scelto                                 818.000
Appuntato                                        736.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto           670.000
Carabiniere e finanziere                         614.000
-------------------------------------------------------------------

c) dal 31 dicembre 1999

===================================================================

    
Gradi Lire 
    
===================================================================
Tenente colonnello                                 1.162.000
Maggiore                                           1.140.000
Capitano                                           1.130.000
Tenente                                            1.083.000
Sottotenente                                       1.043.000
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante   1.103.000
Maresciallo capo                                   1.053.000
Maresciallo ordinario                              1.015.000
Maresciallo                                        976.000
Brigadiere capo                                    1.010.000
Brigadiere                                         941.000
Vice brigadiere                                    936.000
Appuntato scelto                                   829.000
Appuntato                                          747.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto             680.000
-------------------------------------------------------------------

2. Dal 1° settembre 1998 e' soppresso il comma 4 dell'articolo 37
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

    
 
            Note all'articolo 44:
            -Il  testo  dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69,
             recante   Norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
             dall'accordo   del   15  dicembre  1983  concernente  il
             personale   dei   ruoli  della  Polizia  di  Stato,  con
             esclusione   dei   dirigenti   ,  riguarda  l'indennita'
             pensionabile  per  ultimo  rideterminata dall'art. 4 del
             D.P.R.  10  maggio  1996,  n.  359, riportato nelle note
             all'articolo 4.
            -Il  testo  dell'art.  37, comma 4, del D.P.R. 31 luglio
             1995, n. 395, cosi' recita:
            Articolo  37 (Indennita' pensionabile). - 4. L'indennita'
             di   cui  al  comma  3  e',  altresi',  incrementata,  a
             decorrere  dal  31  dicembre  1995, dei seguenti importi
             mensili  lordi,  corrispondentemente alla fissazione del
             nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1,
             2 e 3 dell'art. 45:

Livello V ................................... £. 129.000
Livello VI .................................. £. 136.000
Livello VI-bis .............................. £. 143.000
Livello VII ................................. £. 149.000
Livello VII-bis ............................. £. 156.000
Livello VIII ................................ £. 163.000
Livello IX................................... £. 178.000