Art. 45 (Assegno funzionale) 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5. del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== QUALIFICHE 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Carabiniere e finanziere 1.365.000 1.785.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.365.000 1.785.000 Appuntato 1.365.000 1.785.000 Appuntato scelto 1.365.000 1.785.000 Vice brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere capo 1.785.000 2.625.000 Maresciallo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo aiutante SUPS e 1.820.000 2.675.000. Maresciallo aiutante ------------------------------------------------------------------- 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== QUALIFICHE 19 ANNI 29 ANNI DI SERVIZIO DI SERVIZIO LIRE LIRE =================================================================== Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000. ------------------------------------------------------------------ 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media.
Note all'articolo 45: -Si riporta il testo dell'articolo 14 del D.P.R. 10 maggio 1996; n. 359: Articolo 14 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, p. 147, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== RUOLO 19 anni 29 anni di servizio di servizio Lire Lire =================================================================== Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri............... 1.365.000 1.785.000 Ruolo sovrintendenti............... 1.785.000 2.625.000 Ruolo degli ispettori.............. 1.820.000 2.675.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1o luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: =================================================================== GRADO 19 anni 29 anni di servizio di servizio Lire Lire =================================================================== Sottotenente....................... 2.205.000 2.835.000 Tenente............................ 2.205.000 2.835.000 Capitano........................... 2.205.000 2.835.000 Maggiore........................... 2.940.000 4.725.600 Tenente colonnello................. 3.360.000 4.725.000 -------------------------------------------------------------------