Art. 49 (Presenza qualificata) 1. L'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' soppresso. 2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed e' gestito secondo le modalita' definite al comma 3 dello stesso articolo.
Note all'articolo 49 -Si riporta il testo degli articoli 41 e 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395: Articolo 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500. lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2. . Articolo 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede) - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. 2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. . - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 359/96, cosi' recita: Articolo 16 (Presenza qualificata). - L'indennita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata, a decorrere dal 1o dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno. .