Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
Note all'articolo 51 -Il testo dell'art. 17, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, cosi' recita: Articolo 17 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' determinata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n: 395/1995 e' determinata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. 3. A decorrere dal 1o luglio 1996 al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, lo maggio, e Ferragosto, il compenso di cui al 2 comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' determinato nella misura lorda di L. 50.000. .