Art. 59 
                           (Informazione) 
  1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine: 
    a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle
materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195; 
    b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di
attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte
delle Amministrazioni; 
    c)  alle  modalita'  attuative  della   disciplina   del   riposo
compensativo. 
  2. I COCER formulano per iscritto  pareri  preliminari  e  proposte
sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di
cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 20  giorni  dalla  data  di
ricezione della comunicazione. 
  3. Ai  fini  del  comma  2  i  COCER  possono  richiedere  riunioni
informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio
entro 48 ore  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  e  si
concludono nel termine di 25 giorni, ovvero  entro  un  termine  piu'
breve per motivi di urgenza. 
  4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano
le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione  e
delle rappresentanze del personale. Durante  il  periodo  in  cui  si
svolge l'informazione  preventiva  le  Amministrazioni  non  adottano
provvedimenti  al  riguardo.  Decorsi  tali  termini  o  in  caso  di
posizioni  divergenti  o   di   motivata   urgenza,   le   rispettive
Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In  caso
di  divergenza,  i  COCER  possono  inviare  per  iscritto  le   loro
osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri,  ai
sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978,  n.
382. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo  58  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' inserito il seguente: 
    4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei
lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, le Sezioni  COCER  sono  autorizzate  da  ciascun  Comandante
Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del  COIR  al
fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi. 
 
            Note all'articolo 59
            -Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio
             1995, n. 195:
            Articolo  4  (Forze  di  polizia  ad ordinamento militare
             materie  oggetto  di  concertazione  e di informazione e
             forme   di   partecipazione).  -  1.  Per  il  personale
             appartenente   alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
             militare,  le  materie  oggetto  di concertazione di cui
             all'art.   2,   comma  1,  lettera  b),  riguardano:  il
             trattamento  economico  fondamentale  ed  accessorio; la
             durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale; le
             licenze;   l'aspettativa   per   motivi  privati  e  per
             infermita',   i   brevi   permessi  brevi  per  esigenze
             personali;  il  trattamento  economico  di missione e di
             trasferimento;  i criteri di massima per l'aggiornamento
             professionale  ai fini dei servizi di polizia; i criteri
             per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
             salubrita'  dei  servizi di mensa e degli spacci, per lo
             sviluppo  delle  attivita'  di  protezione  sociale e di
             benessere  del  personale,  ivi  compresi l'elevazione e
             l'aggiornamento  culturale  del medesimo, nonche' per la
             gestione degli Enti di assistenza del personale.
            2.  Per le materie oggetto di informazione e per le forme
             di  partecipazione  si  applicano le disposizioni di cui
             all'art.  19,  commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio
             1978, n. 382. .
            -Il  testo  dell'art.  58, comma 4, del D.P.R. 31 luglio
             1995, n. 395, cosi' recita:
            Articolo  58  (Informazione). - 4. Nelle occasioni di cui
             al  comma  3,  presso  i COIR potranno intervenire anche
             delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un
             rappresentante  per  ogni  categoria interessata, per la
             successiva     informazione    del    personale    delle
             corrispondenti  unita'  di  base,  previ  accordi  con i
             rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze
             di  servizio. Per tale informazione presso gli organismi
             di  rappresentanza a livello di regione, legione, o loro
             equiparati,  previ accordi con i rispettivi comandanti e
             fatte  comunque  salve  le  esigenze  di  servizio, puo'
             partecipare,  di  norma,  un delegato per ogni categoria
             della  rispettiva  sezione  del  Consiglio  centrale  di
             rappresentanza. .
            -Il  testo  dell'art.  7,  del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
             195, e' riportato nelle note alle premesse: