Art. 59 (Informazione) 1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni; c) alle modalita' attuative della disciplina del riposo compensativo. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' inserito il seguente: 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
Note all'articolo 59 -Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195: Articolo 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione). - 1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), riguardano: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze; l'aspettativa per motivi privati e per infermita', i brevi permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione e di trasferimento; i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia; i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382. . -Il testo dell'art. 58, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, cosi' recita: Articolo 58 (Informazione). - 4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza. . -Il testo dell'art. 7, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse: