Art. 60 (Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Note all'articolo 60 -Il testo dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note all'articolo 28. -Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, reca Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare .