Art. 68
                    (Proroga di efficacia di norme)
  1.  Al  personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi,
  ove  non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti
  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e 10 maggio
  1996, n. 359.