Art. 10. 1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 14 assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalita' di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformita' su tutto il territorio nazionale.