Art. 10.
  1.  La  camera di  commercio  non  oltre  due  mesi dalla  data  di
presentazione  della  richiesta di  cui  all'articolo  14 assegna  al
richiedente il  numero caratteristico  del marchio  e fa  eseguire le
matrici recanti  le impronte del  marchio stesso. Con  il regolamento
sono definiti  criteri e modalita'  di stampa delle matrici,  tali da
garantire sicurezza e uniformita' su tutto il territorio nazionale.