Art. 11.
  1.  Le matrici  vengono depositate  presso le  camere di  commercio
competenti per territorio.
  2.  I titolari  dei  marchi provvedono,  secondo  le modalita'  del
regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di
punzoni  contenenti le  impronte  dei marchi  stessi,  nel numero  di
esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
  3.  Detti punzoni  devono essere  muniti,  a cura  della camera  di
commercio, dello  speciale bollo  avente le  caratteristiche previste
dal regolamento.
  4.  I marchi  di identificazione  resi inservibili  dall'uso devono
essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene
effettuata con le modalita' previste dal regolamento.