Art. 13.
  1.  I metalli  e gli  oggetti contenenti  metalli disciplinati  dal
presente  decreto possono  essere  sottoposti a  saggio, a  richiesta
degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono,
sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte
indicate dal regolamento.