Art. 14.
1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti,
verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli
di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli
interessati presentano domanda alla camera di commercio competente
per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda
stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica
sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo
16, la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta per coloro che sono
iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura della
competente camera di commercio e puo' essere consultato su tutto il
territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante
tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
Note all'art. 14:
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi
note all'art. 12. L'art. 127 cosi' recita:
"127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti, i
commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere
iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti
preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed
in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero
deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali
ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui
e' stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita
di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche se si trovino in localita'
diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai
commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che
intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai
loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e
piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita'
mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica
del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita'
consolare italiana.
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi
note alle premesse. L'art. 16 cosi' recita:
"Art. 16 (Abrogazioni). - 1. All'art. 127, comma primo,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le
parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'art. 111 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli
articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'art. 243, comma primo, del medesimo regolamento
approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono
soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli
incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie
od arti affini".
3. E' abrogato l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio
1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987 n. 399. Sono, inoltre, abrogati il
decreto ministeriale 28 novembre 1989, n. 453, e il
decreto ministeriale 2 febbraio 1994, n. 285, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. E' abrogato l'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n.
443.