Art. 7.
  1. Per ottenere  il marchio di identificazione,  i fabbricanti, gli
importatori ed  i venditori  di metalli  preziosi ne  fanno richiesta
nella  domanda  prevista  dall'articolo  14,  comma  2,  unendo  alla
medesima la quietanza  di versamento del diritto di  saggio e marchio
di  L. 125.000  se trattasi  di aziende  artigiane iscritte  all'albo
delle  imprese   artigiane  o   di  laboratori  annessi   ad  aziende
commerciali e  di L. 500.000  se trattasi di aziende  industriali. Il
diritto e'  raddoppiato per quelle aziende  industriali che impiegano
oltre cento dipendenti.
  2. La  concessione del marchio  e' soggetta a  rinnovazione annuale
previo pagamento di  un diritto di importo pari alla  meta' di quelli
indicati nel  comma 1, da versarsi  entro il mese di  gennaio di ogni
anno alla  camera di commercio, industria,  artigianato e agricoltura
che di seguito e' denominata camera di commercio.
  3. Nei confronti degli  inadempienti si applichera' l'indennita' di
mora  pari ad  un  dodicesimo del  diritto annuale  per  ogni mese  o
frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
  4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera
di commercio  provvede al  ritiro del  marchio di  identificazione ed
alla  cancellazione dal  registro di  cui all'articolo  14, comma  1,
dandone comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al ritiro
della licenza di pubblica sicurezza.