Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano e'
il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa e' coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta'
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalita'.
3. Il Piano dell'offerta formativa e' elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali per le attivita' della
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori,
degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di circolo o di
istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta'
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul
territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.