Art. 3 
                   (Piano dell'offerta formativa) 
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la  partecipazione  di
tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano e'
il documento  fondamentale  costitutivo  dell'identita'  culturale  e
progettuale   delle   istituzioni   scolastiche   ed   esplicita   la
progettazione    curricolare,    extracurricolare,    educativa    ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito  della  loro
autonomia. 
2. Il Piano dell'offerta formativa  e'  coerente  con  gli  obiettivi
generali  ed  educativi  dei  diversi  tipi  e  indirizzi  di   studi
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico  della  realta'
locale, tenendo conto della programmazione territoriale  dell'offerta
formativa.  Esso   comprende   e   riconosce   le   diverse   opzioni
metodologiche,  anche  di   gruppi   minoritari,   e   valorizza   le
corrispondenti professionalita'. 
3. Il Piano dell'offerta formativa  e'  elaborato  dal  collegio  dei
docenti sulla base degli indirizzi generali per  le  attivita'  della
scuola e delle scelte  generali  di  gestione  e  di  amministrazione
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto  conto  delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle  associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le  scuole  secondarie  superiori,
degli studenti. Il Piano e' adottato dal consiglio di  circolo  o  di
istituto. 
4. Ai fini di cui  al  comma  2  il  dirigente  scolastico  attiva  i
necessari rapporti con gli enti  locali  e  con  le  diverse  realta'
istituzionali,  culturali,  sociali  ed   economiche   operanti   sul
territorio. 
5. Il Piano dell'offerta formativa e' reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.