Art. 4
(Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa delle famiglie e
delle finalita' generali del sistema, a norma dell'articolo 8
concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversita', promuovono le potenzialita' di ciascuno adottando tutte
le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilita' che
ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con
l'unita' oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del
curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari
residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe
e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di
handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati,
anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi
formativi che coinvolgono piu' discipline e attivita', nonche'
insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni
scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di
recupero e sostegno, di continuita' e di orientamento scolastico e
professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte
dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con
il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate
con criteri di trasparenza e tempestivita'. Esse favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei
debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono
individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto
conto della necessita' di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi
formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresi' individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita'
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o
certificate.
7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti
dall'attuale ordinamento.
Note all'art. 4:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 reca: "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".
- Si riporta il testo dell'art. 139, comma 2, lett. b)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). -
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita'
montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di
istruzione di propria competenza, esercitano, anche
d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative
relative a:
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 giugno
1996, n.196 riguardante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di
pervenire ad una disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale
strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realta' produttive locali nonche' di
promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e
finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province
anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria
e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al
comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento
alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e'
propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi
nazionali, articolati regionalmente e territorialmente
aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e
gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del
fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle
competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani
di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la
formazione e la mobilita' interna o esterna al settore
degli addetti alla formazione professionale nonche' la
ristrutturazione degli enti di formazione e la
trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali
interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a
strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di
natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della
disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo
e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito,
presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle
disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la Formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo
previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845
del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione
e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico
dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare
sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare
l'equilibrio finanziario del predetto fondo: Il contributo
non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari".