Art. 5
(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda
l'impiego dei docenti, ogni modalita' organizzativa che sia
espressione di liberta' progettuale e sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando
la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle
istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia
di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni
a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole
discipline e attivita' sono organizzati in modo flessibile, anche
sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando
l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di
ciclo previsto per le singole discipline e attivita' obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalita' di impiego dei
docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in
funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche
ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lett. d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 38 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art.
118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle
regioni le seguenti funzioni amministrative:
d) la determinazione del calendario scolastico;".