Art. 6
         (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1.  Le  istituzioni  scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo
conto  delle  esigenze  del  contesto culturale, sociale ed economico
delle realta' locali e curando tra l'altro:
   a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la  formazione  e  l'aggiornamento  culturale  e professionale del
   personale scolastico;
   c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la  ricerca  didattica  sulle  diverse  valenze  delle  tecnologie
   dell'informazione  e della comunicazione e sulla loro integrazione
   nei processi formativi;
e) la  documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della
   scuola;
  f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico
   e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
   sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2.  Se  il  progetto  di  ricerca  e  innovazione  richiede modifiche
strutturali  che  vanno  oltre  la flessibilita' curricolare prevista
dall'articolo  8,  le  istituzioni  scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalita' di cui all'articolo 11.
3.  Ai  fini  di  cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
sviluppano   e   potenziano   lo   scambio  di  documentazione  e  di
informazioni  attivando collegamenti reciproci, nonche' con il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
gli  Istituti  regionali  di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi;  tali  collegamenti  possono estendersi a universita' e ad
altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca.