Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)
1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate,
esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realta' locali e curando tra l'altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico;
c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione
nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della
scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico
e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche
strutturali che vanno oltre la flessibilita' curricolare prevista
dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative
finalizzate alle innovazioni con le modalita' di cui all'articolo 11.
3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di
informazioni attivando collegamenti reciproci, nonche' con il Centro
europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi; tali collegamenti possono estendersi a universita' e ad
altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca.