Art. 7
(Reti di scuole)
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o
aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalita'
istituzionali.
2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di
amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e
di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se
l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che
dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
competenza.
3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla
rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo
scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno
nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle
risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua
durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse
professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle
singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie
delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed
estrarne copia.
5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche
che presentano situazioni di difficolta'.
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti
laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale
per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica,
di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale.
7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di
istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento
a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti
organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei
laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono
stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le
istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e
convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che
coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni
del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni
sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali
coerenti col Piano dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 e per
l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo