Art. 3. 
              (Accertamento dello stato di insolvenza). 
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno  o  piu'  creditori,
del pubblico ministero, ovvero d'ufficio,  dichiara  tale  stato  con
sentenza in camera di consiglio. 
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche  quando,  in  base
alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla
dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla  procedura  di
concordato preventivo o di amministrazione controllata. 
 
           Nota all'art. 3:
            -  I    titoli III e   IV del   R.D. n. 267/1942  ("legge
          fallimentare") disciplinano       rispettivamente        il
          concordato          preventivo         e  l'amministrazione
          controllata.