Art. 8. 
         (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). 
  1. Con la  sentenza  dichiarativa  dello  stato  di  insolvenza  il
tribunale: 
    a) nomina il giudice delegato per la procedura; 
    b)  nomina  uno  o  tre  commissari  giudiziali,  in  conformita'
dell'indicazione del Ministro dell'industria,  ovvero  autonomamente,
se l'indicazione non e'  pervenuta  nel  termine  stabilito  a  norma
dell'articolo 7, comma 3; 
    c) ordina all'imprenditore di  depositare  entro  due  giorni  in
cancelleria le scritture contabili e i  bilanci,  se  non  vi  si  e'
provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2; 
    d) assegna ai creditori e ai terzi,  che  vantano  diritti  reali
mobiliari su beni  in  possesso  dell'imprenditore,  un  termine  non
inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni  dalla
data  dell'ammissione  della  sentenza  per   la   presentazione   in
cancelleria delle domande; 
    e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza  in  cui,
nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera  a,  si
procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; 
    f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando  non  si
proceda  a  norma  dell'articolo  30,  e'  lasciata  all'imprenditore
insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. 
  2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata  ai  casi  di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 
  3. La sentenza e' comunicata ed affissa  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti dall'articolo  17,  primo  e  secondo  comma,  della  legge
fallimentare, salvo quanto previsto  dall'articolo  94  del  presente
decreto. A cura del cancelliere, essa e'  altresi'  comunicata  entro
tre giorni al Ministro dell'industria. 
 
           Nota all'art. 8:
            - Si  riporta il  testo dell'art.  17, commi 1   e 2    ,
          del  R.D. n.  267/1942.
            "La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per
          estratto,  a  norma  dell'art.  136 del codice di procedura
          civile,  al  debitore,  al  curatore    e    al   creditore
          richiedente,   non  piu' tardi  del  giorno successivo alla
          sua data.  L'estratto deve  contenere il  nome delle parti,
          il dispositivo e la data della sentenza.
            Nello  stesso  termine,  uguale  estratto e'  affisso   a
          cura    del  cancelliere alla porta esterna del tribunale e
          comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del  registro
          delle  imprese  per  l'iscrizione da farsi   non  oltre  il
          giorno   successivo  al  ricevimento,  e  alla  cancelleria
          del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o
          la   societa'   fu  costituita.  Si  osservano  inoltre  le
          disposizioni del codice di procedura  penale,  relative  al
          casellario giudiziario".