Art. 10 Spazio libero per l'accesso alle stive 1. Il datore di lavoro deve: a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive; b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.