Art. 12 Locali chiusi a bordo delle navi 1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve: a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato; b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso. 2. Il datore di lavoro deve provvedere affinche' il lavoratore che per primo accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.