Art. 17
          Utilizzo dei veicoli nei magazzini e nelle stive
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  i  magazzini  o  le stive, nei quali si opera con carrelli, siano
convenientemente aerati;
b) sia apposta ben chiara, nei  piani  superiori,  l'indicazione  del
carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico
del carrello impiegabile.