Art. 19
                  Uso dei trasportatori pneumatici
  1.  Il  datore  di  lavoro, per l'uso dei trasportatori pneumatici,
provvede affinche':
a) le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e  dei  ventilatori
aspiranti siano protette con robusti graticci o griglie metalliche;
b)  ogni  mezzo  di  aspirazione sia dotato di un idoneo strumento di
misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione  visiva
in qualunque momento dello stato della depressione;
c)  ogni  mezzo  di  aspirazione  sia in grado di emettere un segnale
acustico a qualsiasi persona che lavori  nelle  vicinanze  quando  la
depressione  scende  all'80%  o meno del valore di regime stabilito o
nella eventualita' che una pompa di aspirazione cessi di funzionare;
d) il dispositivo di aspirazione sia  usato  solamente  sul  tipo  di
merce  particolarmente  adatta ad essere trattenuta o aspirata con la
depressione o, altrimenti, su  carichi  che  abbiano  una  superficie
idonea per la presa a "ventosa";
e)  durante  le  operazioni  di  aspirazione,  nessuna  persona possa
accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un
cedimento del carico o parte di esso,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera c).