Art. 20
                  Operazioni sui vagoni ferroviari
  1. Il datore di lavoro deve:
a)  vietare,  durante  le  manovre  di carico e scarico di merci alla
rinfusa e di carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori
sui vagoni stessi;
b) fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei, qualora esigenze
operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei  carri
scoperti;
c)  far  utilizzare,  per  il  carico e lo scarico di merci in colli,
appositi piani caricatori  mobili  ausiliari  del  tipo  piattaforme,
plancher, sui quali i lavoratori possano trovare collocazione esterna
al campo di azione dei mezzi di sollevamento;
d)   provvedere  affinche'  i  piani  caricatori  siano  completi  di
indicazione di massimo carico espresso in kg per mq di  superficie  e
protetti  sui  lati da parapetti o difese equivalenti qualora la loro
altezza da terra superi 1,50 metri.