Art. 21
   Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose
  1.  Il  datore  di  lavoro,  in  base  alle  prescrizioni contenute
nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata
dall'Autorita' marittima,  deve  informare  i  lavoratori  incaricati
della  esecuzione  delle  operazioni portuali sulla natura pericolosa
delle merci, impartendo istruzioni in  ordine  alle  modalita'  delle
operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la
loro manipolazione.