Art. 24
                     Utilizzazione delle pallets
  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede affinche' le pallets, comprese
quelle "a perdere", siano:
a) di buona  e  di  adeguata  resistenza  allo  scopo  per  cui  sono
impiegate;
b) mantenute in buono stato di conservazione;
c) impiegate in modo appropriato.
  2. Il datore di lavoro provvede, altresi', affinche':
a)   nell'alzata   il   carico   sia  ben  bilanciato  e  le  braghe,
stringendosi, non danneggino il carico e le stesse pallets;
b) per l'accatastamento, con non piu' di quattro pallets cariche, sia
costituita una solida base sul pavimento, o sul  ponte,  o  sopra  le
precedenti pallets;
c)  i  forcali  dei  carrelli  per  la movimentazione penetrino nelle
pallets  per  una  profondita'  pari  al  75%  della  sua   larghezza
parallelamente ad essa;
d)  le  pallets  a  perdere non siano reimpiegate; qualora esse siano
reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente  e  sistemate
con ordine.