Art. 27 Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato; b) quando all'interno della stiva o locale' o contenitore frigorifero la temperatura e' inferiore a - 14c, il tempo di impiego dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute; c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o cella frigorifera e' inferiore a -22c.