Art. 27
        Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci
                       congelate o refrigerate
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero cessino prima
dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;
b) quando all'interno della stiva o locale' o contenitore frigorifero
la  temperatura  e'  inferiore  a  -  14c,  il  tempo di impiego dei
lavoratori addetti alla movimentazione  delle  merci  all'interno  di
detti  locali  sia  contenuto  in  modo  da  garantire  condizioni di
sicurezza e di salute;
c) non siano effettuate operazioni quando la temperatura  all'interno
della stiva o cella frigorifera e' inferiore a -22c.