Art. 32
  Ausilio ai conducenti dei mezzi di movimentazione dei contenitori
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  la  circolazione  dei  mezzi  operativi  lungo  la viabilita' sia
eseguita con l'ausilio di segnalatori a  terra  ogni  qual  volta  il
conducente  del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in
tutto o in parte, il percorso da seguire;
b) il segnalatore ed  i  lavoratori  presenti  nelle  aree  operative
indossino   indumenti  ad  alta  visibilita'  con  bande  o  bretelle
rifrangenti.