Art. 33
          Movimentazione di merci in colli e in contenitori
         in aree portuali non specializzate e non recintate
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  non  siano  utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo
transcontainers,  ponti  mobili  su  rotaie,  e  quelle  di  tipo   a
cavaliere, quali straddle carriers e simili;
b)  la velocita' di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e
movimentazione non superi i 20 Km/h;