Art. 33 Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili; b) la velocita' di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;