Art. 35 Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di combustibile dal mezzo da imbarcare; b) i veicoli siano rizzati in modo sicuro; c) i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e comunque intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm; d) siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti i mezziantincendio; e) siano tenuti fermi il tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici; f) siano tenute spente le luci esterne ed interne; g) non siano chiuse a chiave le porte; h) durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte su cui sono sistemati; i) il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.