Art. 36
     Livello di inquinamento e rumorosita' sulle navi traghetto
                  e sulle navi a carico orizzontale
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)   durante   le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco  il  limite  di
inquinamento dell'aria da ossido di  carbonio  sia  contenuto  al  di
sotto  di 50 ppm; se tale limite e' superato, siano utilizzate idonee
misure protettive individuali; se  la  concentrazione  di  ossido  di
carbonio  raggiunge  75  ppm le operazioni siano sospese e le persone
presenti nel locale siano allontanate;
b) qualora il livello di rumorosita' superi  gli  85  decibels  siano
utilizzate idonee misure protettive individuali.