Art. 37 Norme particolari per le navi a piu' ponti provviste di elevatori 1. Il datore di lavoro provvede affinche': a) durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilita' con bande o bretelle rifrangenti; b) siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilita' di accesso, quando la piattaforma mobile non e' presente.