Art. 8
        Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave
  1.  Il  datore  di  lavoro  mette a disposizione mezzi di accesso a
bordo aventi le seguenti caratteristiche:
a) larghezza minima di 0,55 m.;
b) corrimano ai lati o barriere di  protezione  laterali  di  altezza
netta minima non inferiore a 0,80 m.;
c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
d) sistemi di illuminazione;
e)  rete  di  protezione  da posizionarsi in corrispondenza del punto
terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.