Art. 9
       Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave
  1.  Nella  nave  il  cui  fondo e' situato a piu' di 1,50 metri dal
livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive  in
corrispondenza  delle  paratie terminali, il datore di lavoro mette a
disposizione  scale  di  accesso  alle  stive  aventi   le   seguenti
caratteristiche:
a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondita', aumentata dello
spazio  retrostante  alla  scala,  sia  di  almeno  115  mm.  per una
larghezza di almeno 250 mm., e per le mani un appoggio robusto;
b) non ubicate  internamente  sotto  il  ponte  piu'  di  quanto  sia
necessario per non ostruire il boccaporto;
c)  poste  sulla  stessa  linea  dei  dispositivi,  che la continuano
attraverso i battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti  o
alle  mastre  stesse e che offrano sostegno ai piedi e alle mani come
indicato alla lettera a);
d) munite di ganci di trattenuta da  ancorare  ad  elementi  fissi  e
aventi una lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il
piano  di  calpestio  superiore,  qualora le scale impiegate siano di
tipo non fisso.
  2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della  nave
o  al  tipo  di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di
lavoro mette a  disposizione  altri  mezzi  di  accesso  alle  stive,
purche'  soddisfino le condizioni di sicurezza; e', comunque, vietato
l'utilizzo  di  scale  di  corda  di  forma  marinaresca   del   tipo
biscagline.