Art. 10.
           Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
  1. Entro  tre mesi  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto  legislativo le  amministrazioni  statali, nell'ambito  delle
risorse disponibili,  adeguano i  loro ordinamenti  a quanto  in esso
previsto. In particolare, gli organi di indirizzo politico provvedono
alla  costituzione degli  uffici di  cui all'articolo  6, nell'ambito
degli uffici  di cui all'articolo 14,  comma 2, del decreto  n. 29, e
vigilano sugli adempimenti organizzativi e operativi che fanno carico
agli uffici  dirigenziali di  livello generale per  l'esercizio delle
altre funzioni di valutazione e controllo.
  2.  Sono  abrogate le  disposizioni  incompatibili  con quelle  del
presente  decreto   e,  in  particolare:  l'articolo   20del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993,  n.  29,  ad  eccezione del  comma  8,
l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 338; l'articolo 3 -quater della legge 11 luglio 1995,
n. 273; l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto1997,
n. 279. Si intendono attribuiti  alle strutture di cui all'articolo 2
i  compiti attribuiti  ad uffici  di controllointerno  in materia  di
verifiche sulla  legittimita', regolarita' e  correttezza dell'azione
amministrativa,  e, in  particolare, quelli  di cui  all'articolo 52,
comma  5,  deldecreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
sostituito  dal  decreto  legislativo  4 novembre  1997,  n.  396,  e
all'articolo 3-ter,  comma 2,  del decreto legge  12 maggio  1995, n.
163, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 11 luglio  1995, n.
273. Si intendono  attribuiti alle strutture di cui  all'articolo 4 i
compiti  attribuiti ad  uffici  di controllo  interno  in materia  di
controllo  sulla   gestione,  e,   in  particolare,  quelli   di  cui
all'articolo 8, comma 3, del  decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile  1994, n.  367, all'articolo  20, comma  6, della  legge 15
marzo 1997, n.  59, ed all'articolo 52, comma 6,  ultimo periodo, del
decreto  legislativo   3  febbraio  1993,  n.   29,  come  modificato
dall'articolo 14, comma  4, del decreto legislativo  29 ottobre 1998,
n. 387. Si intendono attribuiti  alle strutture di cui all'articolo 5
i compiti  attribuiti ad  uffici di controllo  interno in  materia di
valutazione  del   personale  e,   in  particolare,  quelli   di  cui
all'articolo  25-bis, comma  1,  del decreto  legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  e  successive modifiche  ed  integrazioni.  Nulla  e'
innovato  per quanto  riguarda  le  attivita' dell'ispettorato  della
funzione pubblica.
  3. Gli organi  collegiali preposti ai servizi  di controlloo nuclei
di valutazione statali, ove non  sostituiti o confermati ai sensi del
comma 1,  decadono al termine  dei tre  mesi successivi alla  data di
entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalita'   di  cui  al  presente  decreto
nell'ambito  delle proprie  competenze, secondo  quanto previsto  dai
rispettivi  statuti e  relative norme  di attuazione.  Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi  2 e 3, le amministrazioni non
statali provvedono, nelle forme  previste dalla vigente legislazione,
a conformare il proprio ordinamento  ai principi dettati dal presente
decreto, anche  in deroga  a specifiche disposizioni  di legge  con i
principi stessi non compatibili.
  5.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono  istituire,
mediante convenzione, che  ne regoli le modalitadi  costituzione e di
funzionamento, uffici  unici per l'attuazione di  quanto previsto dal
presente decreto.
  6.   Nell'ambito  dei   comitati   provinciali   per  la   pubblica
amministrazione, d'intesa  con le  province, sono  istituite apposite
strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli
enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine,
i  predetti  comitati  possono  essere integrati  con  esperti  nelle
materie di pertinenza.
 
           Note all'art. 10:
            -  Per  il  testo  del comma   2 dell'art. 14 del decreto
          legislativo n.  29 del 1993, si veda in nota all'art. 5.
            - Il testo  dell'art. 20 del decreto legislativo n.    29
          del 1993 e' il seguente:
            "Art.   20  (Verifica  dei  risultati  -  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1.   I    dirigenti    generali    ed    i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta   dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,  della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati  in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti  e
          dei   risultati   della gestione  finanziaria,  tecnica  ed
          amministrativa,  incluse  le  decisioni  organizzative e di
          gestione  del  personale.  All'inizio  di  ogni   anno,   i
          dirigenti  presentano  al  direttore  generale, e questi al
          Ministro, una  relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
          precedente.
            2.    Nelle  amministrazioni    pubbliche, ove   gia' non
          esistano, sono istituiti servizi di controllo interno,    o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica. Ad essi e    attribuito,    nell'ambito
          delle   dotazioni     organiche    vigenti,    un  apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale  gia'  collocato fuori   ruolo.   Per    motivate
          esigenze,   le amministrazioni  pubbliche possono  altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.  I  nuclei  di   valutazione, ove   istituiti,    sono
          composti   da dirigenti generali e da esperti anche esterni
          alle ammmistrazioni. In casi di  particolare  complessita',
          il  Presidente  del    Consiglio  puo' stipulare,     anche
          cumulativamente        per      piu'       amministrazioni,
          convenzioni  apposite  con  soggetti    pubblici  o privati
          particolarmente qualificati.
            5. I servizi   e  nuclei  hanno  accesso  ai    documenti
          amministrativi  e possono   richiedere,   oralmente   o per
          iscritto,  informazioni  agli uffici pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali di   direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle amministrazioni   territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.    I    comitati  provinciali     delle      pubbliche
          amministrazioni  e    i  cornitati   metropolitani   di cui
          all'art.  18  del decreto-legge  24 novembre 1990, n.  344,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge 23 gennaio
          1991,  n. 21, e al  decreto del Presidente del    Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di   controllo interno delle amministrazioni territoriali e
          periferiche.
            7. All'istituzione degli uffici di cui   al comma  2,  si
          provvede con regolamenti  delle singole  amministrazioni da
          emanarsi  entro    il 10 febbraio   1994.   E'   consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.  Per  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
            -    Il   comma   3   dell'art.   6   del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica   18   aprile    1994,      n.
          338       (Regolamento      recante  semplificazione    del
          procedimento  di  conferimento   di  incarichi  individuali
          ad   esperti   da   parte  dei  Ministri  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'8  giugno  1994,  n.  132)  e'  il
          seguente:
            "3.  Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il
          termine di cui al  comma  precedente,  il    giudizio  deve
          essere  espresso, nei venti giorni  successivi,  dal nucleo
          di  valutazione  o dal   servizio   di controllo    interno
          previsti  dall'art. 20  del decreto  legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni".
            -  L'art.  3-quater   della legge 11 luglio 1995,  n. 273
          (Conversione in legge  del decreto-legge   12 maggio  1995,
          n. 163,  recante misure urgenti per la semplificazione  dei
          procedimenti   amministrativi   e   per   il  miglioramento
          dell'efficienza delle  pubbliche  amministrazioni),  e'  il
          seguente:
            "Art.   3-quater   (Servizio   di  controllo interno).  -
          1.  Per  le amministrazioni   che  non    hanno    adottato
          il    regolamento     per l'istituzione   del servizio   di
          controllo interno  o  del nucleo   di valutazione di    cui
          all'art.  20,  comma 7, del decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  come sostituito  dall'art.  6  del  decreto
          legislativo  18  novembre  1993,  n.  470,   vigono,   fino
          all'emanazione  del  citato regolamento, le disposizioni di
          cui al presente articolo.
            2.  Il  servizio  di   controllo    interno   e'    posto
          alle    dirette  dipendenze  del  Ministro  in posizione di
          autonomia.
            3. Alla  direzione del servizio  di cui al   comma  1  e'
          preposto un collegio  di  tre  membri   costituito  da  due
          dirigenti   generali, appartenenti ai  ruoli del  Ministero
          cui  appartiene il  servizio di controllo  interno, e    da
          un   membro   scelto tra  i magistrati  delle giurisdizioni
          superiori   amministrative, gli avvocati dello    Stato,  i
          professori  universitari  ordinari.  Con unico  decreto  il
          Ministro  competente  provvede  alla  nomina del collegio e
          all'attribuzione delle funzioni di presidente del  collegio
          stesso.  Al servizio di controllo interno  e'  assegnato un
          nucleo  di  sei  dirigenti del   ruolo   del Ministero  cui
          appartiene  il  servizio  o  che si trovino in posizione di
          comando presso   lo stesso   Ministero.  Le    funzioni  di
          segreteria del collegio sono  svolte da un  contingente non
          superiore    alle  diciotto unita',     appartenenti   alle
          diverse  qualifiche   funzionali.  Gli incarichi di cui  al
          presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
            4.  Le funzioni  di controllo svolte dal servizio di  cui
          al comma l si  esercitano   nei  confronti   dell'attivita'
          amministrativa    del  Ministero  presso cui il servizio e'
          istituito.
            5. Il  servizio di controllo  interno ha il compito    di
          verificare,  mediante   valutazioni  comparative dei  costi
          e  dei rendimenti,  la realizzazione  degli obiettivi,   la
          corretta    ed economica  gestione delle risorse attribuite
          ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particolare esso:
            a)    accerta     la    rispondenza    di       risultati
          dell'attivita'  amministrativa  alle  prescrizioni  ed agli
          obiettivi  stabiliti  in disposizioni normative    e  nelle
          direttive      emanate   dal   Ministro     e  ne  verifica
          l'efficienza,  l'efficacia   e  l'economicita'  nonche'  la
          trasparenza, l'imparzialita'  ed il   buon andamento  anche
          per  quanto concerne   la rispondenza  dell'erogazione  dei
          trattamenti  economici accessori alla normativa di  settore
          ed alle direttive del Ministro;
            b)  svolge    il controllo   di gestione   sull'attivita'
          amministrativa dei dipartimenti,   dei  servizi  e    delle
          altre   unita'    organizzative  e  riferisce  al  Ministro
          sull'andamento    della  gestione,  evidenziando  le  cause
          dell'eventuale  mancato  raggiungimento  dei  risultati con
          la  segnalazione    delle    irregolarita'    eventualmente
          riscontrate  e  dei possibili rimedi;
            c)    stabilisce annualmente,  anche  su indicazione  del
          Ministro  e d'intesa,  ove possibile,  con i   responsabili
          dei    dipartimenti,  dei  servizi  e  delle  altre  unita'
          organizzative, i parametri e gli indici di riferimento  del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
            6.   Il  servizio  di  controllo interno  ha  accesso  ai
          documenti   amministrativi    e    puo'    richiedere    ai
          dipartimenti,    ai    servizi   ed   alle   altre   unita'
          organizzative, oralmente  o per iscritto, qualsiasi atto  o
          notizia  e    puo'  effettuare    e disporre   ispezioni ed
          accertamenti diretti.
            7.   I  risultati   dell'attivita'  del   servizio   sono
          riferiti  trimestralmente  al dirigente generale competente
          ed al Ministro".
            - Il comma 3  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  7
          agosto   1997,  n.    279  (Individuazione    delle  unita'
          previsionali  di  base    del  bilancio  dello       Stato,
          riordino    del     sistema.    di    tesoreria  unica    e
          ristrutturazione  del  rendiconto  generale   dello   Stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.
          195), e' il seguente:
            "3.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  il  servizio   di
          controllo  interno  e'  l'organismo  di  riferimento per le
          rilevazioni e le analisi dei costi e  dei  risultati  della
          gestione".
            -  Il  comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 29
          del 1993 e' il seguente:
            "5.    Il    controllo    sulla    compatibilita'     dei
          costi   della contrattazione collettiva  integrativa con  i
          vincoli  di    bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4,  e'
          effettuato dal collegio  dei  revisori  dei  conti  ovvero;
          laddove  tale  organo  non  sia  previsto,  dai  nuclei  di
          valutazione o  dai servizi  di controllo  interno ai  sensi
          dell'art.  20".
            - Il   comma 2 dell'art.  3-ter    del  decreto-legge  12
          maggio    1995,  n.   163   (Misure     urgenti   per    la
          semplificazione   dei  procedimenti amministrativi e per il
          miglioramento     dell'efficienza      delle      pubbliche
          amministrazioni,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del
          12 maggio 1995 n. 109), e' il seguente:
            "2.  I servizi   di controllo   interno dei    Ministeri,
          istituiti   ai sensi dell'art.  20 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n. 29, come sostituito  dall'art.  6  del
          decreto  legislativo 18 novembre 1993, n. 470,  e i servizi
          ispettivi compiono  annualmente    rilevazioni  sul  numero
          complessivo  dei    procedimenti  non   conclusi entro   il
          termine determinato ai sensi   dell'art. 2  della  legge  7
          agosto    1990, n. 241.  L'inosservanza  di   tale  termine
          comporta  accertamenti   ai  fini dell'applicazione   delle
          sanzioni   previste  a  carico dei  dirigenti generali, dei
          dirigenti e degli  altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e
          10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 (come   sostituiti,   rispettivamente,   dall'art.  6
          del   decreto legislativo  18 novembre   1993, n.   470,  e
          dall'art.  27  del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546".
            -   Il   comma   3   dell'art.   8   del   decreto    del
          Presidente   della Repubblica    20    aprile   1994,    n.
          367       (Regolamento        recante   semplificazione   e
          accelerazione   delle   procedure  di     spesa  contabili,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 1994), e' il
          seguente:
            "3.  Gli accordi  di  cui  al comma   1   individuano  il
          funzionario  responsabile,    al   quale   debbono   essere
          accreditate   le   somme,    e  determinano    la    durata
          tassativa  dell'accordo.   Essi  stabiliscono, altresi', il
          servizio di controllo interno cui e'  demandata,  ai  sensi
          dell'art.  20,  comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29  e  successive  modificazioni,  la   verifica
          dell'attuazione  del  programma  e    dei risultati   della
          gestione.  Il servizio  di controllo  interno redige    una
          relazione    da allegare  al rendiconto  annuale di  cui al
          comma 4".
            -  Il comma  6  dell'art. 20  della  legge   n. 59    del
          1997 e'  il seguente:
            "6.    I  servizi    di    controllo  interno    compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa".
            - Il comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo  n.  29
          del 1993 e' il seguente:
            "6.  Ferme  restando  le disposizioni di  cui al titolo V
          del presente decreto, la Corte dei conti,  anche nelle  sue
          articolazioni    regionali    di   controllo,      verifica
          periodicamente gli andamenti  della spesa per il  personale
          delle    pubbliche   amministrazioni,   utilizzando,    per
          ciascun        comparto,   insiemi       significativi   di
          amministrazioni. A  tal fine, la   Corte dei  conti    puo'
          avvalersi,    oltre che dei  servizi di controllo interno o
          nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta
          da amministrazioni ed enti pubblici".
            Il comma 1 dell'art. 25-bis del   decreto legislativo  n.
          29 del 1993 e' il seguente:
            "1.    Nell'ambito    dell'amministrazione     scolastica
          periferica  e' istituita la qualifica   dirigenziale per  i
          capi    di istituto preposti alle  istituzioni  scolastiche
          ed    educative    alle    quali    e'    stata  attribuita
          personalita'   giuridica ed autonomia a  norma dell'art. 21
          della   legge   15 marzo   1997,   n.   59.    I  dirigenti
          scolastici    sono inquadrati   in   ruoli   di  dimensione
          regionale  e  rispondono,  agli effetti  dell'art. 20,   in
          ordine  ai    risultati,   che sono   valutati tenuto conto
          della specificita'  delle funzioni   e sulla    base  delle
          verifiche    effettuate  da    un  nucleo    di valutazione
          istituito presso  l'amministrazione  scolastica  regionale,
          presieduto  da un dirigente e composto  da  esperti   anche
          non  appartenenti  all'amministrazione stessa".