Art. 7
         Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita
una  banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata
nella  rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle
amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive  annuali  dei  Ministri  e  gli  indicatori  di  efficacia,
efficienza, economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle
funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
  2.  Per  il  coordinamento  in  materia  di valutazione e controllo
strategico  nelle  amministrazioni  dello  Stato,  la  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  si  avvale  di un apposito comitato tecnico
scientifico  e  dell'osservatorio  di  cui al comma 3. Il comitato e'
composto  da  non  piu'  di  sei membri, scelti tra esperti di chiara
fama,  anche  stranieri,  uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa,   gli  altri  nelle  discipline  economiche,  giuridiche,
politologiche,  sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del
comitato, l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun
membro  non  puo'  durare  complessivamente in carica per piu' di sei
anni.  Il  comitato  formula,  anche  a  richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche
o programmi operativi plurisettoriali.
  3.  L'osservatorio  e'  istituito  nell'ambito della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri ed e' organizzato con decreto del Presidente
del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in
materia  maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali,
ivi  compreso  il  CNEL,  fornisce  indicazioni  e  suggerimenti  per
l'aggiornamento  e  la  standardizzazione  dei  sistemi  di controllo
interno,  con  riferimento  anche,  ove  da  queste  richiesto,  alle
amministrazioni pubbliche non statali.
 
           Note all'art. 7:
            -   L'art.   31   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della   Presidenza  del Consiglio dei  Ministri, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  del 12 settembre 1988 n. 214), e'
          il seguente:
            "Art.  31 (Consiglieri  ed esperti). - 1. Le  funzioni di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio    presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono   svolte da
          consiglieri   secondo l'organico  di    cui  alla  allegata
          tabella  A.  In  tale  organico non e' compreso il posto di
          capo ufficio stampa.
            2.   I dipendenti   di  amministrazioni    diverse  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione    di    comando  o    fuori    ruolo presso   la
          Presidenza, salvo che  l'incarico sia a tempo parziale    e
          consenta    il    normale   espletamento   delle   funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi  agli  esperti  sono disposti dal  Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dai Ministri    senza  portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base  della  ripartizione   numerica stabilita, con proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4. I decreti   di conferimento di  incarico  ad    eperti
          nonche'  quelli relativi  a dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche diverse  dalla Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non    siano  confermati entro tre mesi  dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5. Il  conferimento delle   qualifiche  dirigenziali  del
          ruolo  della Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".