Art. 8.
                    Direttiva annuale del Ministro
  1. La  direttiva annuale del  Ministro di cui all'articolo  14, del
decreto n. 29, costituisce il  documento base per la programmazione e
la  definizione degli  obiettivi delle  unita' dirigenziali  di primo
livello.  In  coerenza  ad  eventuali indirizzi  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri,  e nel  quadro degli  obiettivi generali  di
parita'  e  pari  opportunita'  previsti dalla  legge,  la  direttiva
identifica i  principali risultati da realizzare,  in relazione anche
agli indicatori stabilitidalla documentazione  di bilancio per centri
di responsabilita' e per funzioniobiettivo, e determina, in relazione
alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente
indicando  progetti speciali  e  scadenze  intermedie. La  direttiva,
avvalendosi  del supporto  dei servizi  di controllo  interno di  cui
all'articolo 6,  definisce altresi' i  meccanismi e gli  strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
  2.  Il  personale  che   svolge  incarichi  dirigenziali  ai  sensi
dell'articolo  19, commi  3 e  4,  del decreto  n. 29,  eventualmente
costituito   in   conferenza   permanente,  fornisce   elementi   per
l'elaborazione della direttiva annuale.
 
           Note all'art. 8:
            -  Per  il testo dell'art. 14  del decreto legislativo n.
          29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.
            - I  commi 3  e 4 dell'art.  19 del decreto   legislativo
          n.  29 del 1993, cosi' recitano:
            "3.    Gli   incarichi   di    segretario   generale   di
          Ministeri,   gli incarichi di    direzione  di    strutture
          articolate    al  loro    interno  in uffici   dirigenziali
          generali  e quelli  di livello  equivalente sono  conferiti
          con   decreto  del   Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del   Consiglio dei   Ministri,  su  proposta
          del  Ministro  competente, a  dirigenti della  prima fascia
          del  ruolo unico  di cui all'art.  23 o,  con  contratto  a
          tempo    determinato,    a  persone    in  possesso   delle
          specifiche qualita'  professionali richieste dal comma 6.
            4.  Gli  incarichi di direzione   degli uffici di livello
          dirigenziale generale  sono  conferiti  con  decreto    del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri,   su proposta  del
          Ministro competente,  a dirigenti  della prima fascia   del
          ruolo    unico  di    cui  all'art. 23   o, in   misura non
          superiore ad un   terzo, a dirigenti del  medesimo    ruolo
          unico  ovvero,  con   contratto   a tempo   determinato,  a
          persone  in     possesso      delle   specifiche   qualita'
          professionali richieste dal comma 6".