Art. 9.
                         Sistemi informativi
  1. Ai sensi  dell'articolo 17, comma 1, lettera a),  della legge 15
marzo 1997, n.  59, il sistema di controllo di  gestione e il sistema
di valutazione  e controllo strategico delle  amministrazioni statali
si  avvalgono di  un sistema  informativostatistico unitario,  idoneo
alla  rilevazionedi  grandezze  quantitative a  carattere  economico-
finanziario. La struttura  del sistema informativostatisticobasata su
una banca  dati delle informazioni  rilevanti ai fini  del controllo,
ivi comprese quelle di cui agli articoli 63 e 64 del decreto n. 29, e
sulla predisposizione periodica di una  serie di prospetti numerici e
grafici  (sintesi statistiche)  di  corredo  alle analisi  periodiche
elaborate     dalle    singole     amministrazioni.    Il     sistema
informativostatistico  e'  organizzato  in  modo  da  costituire  una
struttura di  servizio per  tutte le articolazioni  organizzative del
Ministero.
  2. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini
del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:
  a)  sistemi e  procedure  relativi  alla rendicontazione  contabile
della singola amministrazione;
  b) sistemi  e procedure  relativi alla  gestione del  personale (di
tipo  economico,  finanziario e  di  attivita'  - presenze,  assenze,
attribuzione a centro di disponibilita');
  c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento
del personale;
  d) sistemi  e procedure  relativi alla rilevazione  delle attivita'
svolte  per la  realizzazione degli  scopi istituzionali  (erogazione
prodotti/servizi, sviluppo  procedure amministrative) e  dei relativi
effetti;
  e)  sistemi  e  procedure  relativi alla  analisi  delle  spese  di
funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione;
    f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
 
           Note all'art. 9:
            -  Per    il testo   dell'art. 17 della  legge n. 59  del
          1997  si veda nelle note alle premesse.
            - Il testo  dell'art. 63 del decreto legislativo n.    29
          del 1993 e' il seguente:
            "Art.  63  (Finalita').    - 1. Al fine di realizzare  il
          piu' efficace controllo dei bilanci, anche  articolati  per
          funzioni  e per programmi, e la rilevazione dei costi,  con
          particolare riferimento al costo del lavoro,  il  Ministero
          del    tesoro, d'intesa   con  la Presidenza  del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,
          provvede  alla  acquisizione delle informazioni sui  flussi
          finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
            2. Per  le finalita' di   cui al   comma  1,  tutte    le
          amministrazioni    pubbliche    impiegano    strumenti   di
          rilevazione e sistemi informatici e statistici  definiti  o
          valutati  dall'autorita'  per  l'informatica nella pubblica
          amministrazione   di  cui    al  decreto  legislativo    12
          febbraio  1993,  n.  39,  sulla  base    delle  indicazioni
          definite dal Ministero  del  tesoro,    d'intesa  con    la
          Presidenza  del   Consiglio   dei Ministri   - Dipartimento
          della funzione pubblica.
            3. Per l'immediata attivazione del sistema  di  controllo
          della spesa del personale  di cui al comma  1, il Ministero
          del  tesoro, d'intesa con la  Presidenza del  Consiglio dei
          Ministri  -    Dipartimento della funzione  pubblica, avvia
          un   processo di   integrazione dei    sistemi  informativi
          delle     amministrazioni    pubbliche  che    rilevano   i
          trattamenti   economici   e   le   spese  del    personale,
          facilitando     la  razionalizzazione  delle  modalita'  di
          pagamento delle retribuzioni. Le  informazioni    acquisite
          dal  sistema  informativo  della  Ragioneria generale dello
          Stato  sono disponibili  per tutte le amministrazioni e gli
          enti interessati".
            - Il testo  dell'art. 64 del decreto legislativo n.    29
          del 1993 e' il seguente:
            "Art. 64 (Rilevazione dei costi). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche  individuano  i  singoli programmi  di  attivita'
          e trasmettono  alla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri
          -    Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del
          tesoro e al Ministero del bilancio e  della  programmazione
          economica     tutti     gli   elementi    necessari    alla
          rilevazione ed al controllo dei costi.
            2.    Ferme  restando    le    attuali  procedure      di
          evidenziazione    della  spesa  ed  i  relativi  sistemi di
          controllo,  il   Ministero   del   tesoro,   al   fine   di
          rappresentare  i  profili    economici  della spesa, previe
          intese con la  Presidenza del   Consiglio dei   Ministri  -
          Dipartimento   della  funzione     pubblica,      definisce
          procedure   interne   e     tecniche   di  rilevazione    e
          provvede,   in   coerenza   con   le   funzioni   di  spesa
          riconducibili alle unita' amministrative   cui  compete  la
          gestione  dei programmi,  ad  un'articolazione  dei bilanci
          pubblici  a  carattere sperimentale.
            3.  Per  la  omogeneizzazione  delle procedure  presso  i
          soggetti  pubblici    diversi     dalle     amministrazioni
          sottoposte   alla   vigilanza ministeriale,  la  Presidenza
          del    Consiglio  dei  Ministri   adotta apposito  atto  di
          indirizzo e coordinamento".