Art. 10 (Agenzie fiscali e di protezione civile) 1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.