Art. 10
              (Agenzie fiscali e di protezione civile)

  1.   Le   agenzie  fiscali  e  quella  di  protezione  civile  sono
disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni
del  Capo  II  e  del  Capo  IV  del  Titolo  V  del presente decreto
legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita'
e nei termini ivi previsti.