Art. 8
                           (L'ordinamento)

  1.  Le  agenzie  sono  strutture  che,  secondo  le  previsioni del
presente   decreto   legislativo,   svolgono  attivita'  a  carattere
tecnico-operativo  di  interesse  nazionale,  in  atto  esercitate da
ministeri   ed   enti   pubblici.  Esse  operano  al  servizio  delle
amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
  2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia nei limiti stabiliti dalla
legge  e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  4,  della legge 14 gennaio 1994, n.20. Esse
sono  sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro
secondo  le  disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
disposizioni  generali  dettate  dagli  articoli 3, comma 1, e 14 dei
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
  3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in
conformita'  alle  disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del
presente  decreto  per  il  conferimento  dell'incarico  di  capo del
dipartimento.
  4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del
consiglio  dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il
ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   definizione   delle   attribuzioni  del  direttore  generale
dell'agenzia   anche   sulla  base  delle  previsioni  contenute  nel
precedente  articolo  5  del presente decreto con riferimento al capo
del dipartimento;
    b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia
dei  poteri  e  della  responsabilita'  della gestione, nonche' della
responsabilita'  per  il  conseguimento  dei  risultati  fissati  dal
ministro  competente  nelle  forme  previste  dal  presente  decreto,
nell'ambito,  ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
    c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei
principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore
a  quattro,  con  il  compito  di  coadiuvare  il  direttore generale
nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
    d)  definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere,  comunque,  oltre  a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
    d1)  l'approvazione  dei programmi di attivita' dell'agenzia e di
approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti, secondo modalita' idonee a
garantire l'autonomia dell'agenzia;
    d2)  l'emanazione  di direttive con l'indicazione degli obiettivi
da raggiungere;
    d3)  l'acquisizione  di  dati  e  notizie  e  l'effettuazione  di
ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
    d4)   l'indicazione   di   eventuali   specifiche   attivita'  da
intraprendere;
    e)  definizione,  tramite  una apposita convenzione da stipularsi
tra  il  ministro  competente  e  il direttore generale dell'agenzia,
degli   obiettivi   specificamente   attribuiti   a   questa  ultima,
nell'ambito   della  missione  ad  essa  affidata  dalla  legge;  dei
risultati  attesi  in  un  arco temporale determinato; dell'entita' e
delle  modalita'  dei  finanziamenti da accordare all'agenzia stessa;
delle  strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di
verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita' necessarie ad
assicurare   al   ministero  competente  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali  interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e
l'uso delle risorse;
    f)  attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti
del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione
altresi'  all'agenzia  di autonomi poteri per la determinazione delle
norme   concernenti   la   propria   organizzazione   ed  il  proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
    g)   regolazione   su   base   convenzionale   dei   rapporti  di
collaborazione,    consulenza,    assistenza,   servizio,   supporto,
promozione  tra  l'agenzia  ed altre pubbliche amministrazioni, sulla
base  di  convenzioni  quadro  da  deliberarsi  da parte del ministro
competente;
    h)  previsione  di un collegio dei revisori, nominato con decreto
del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti
tra  gli  iscritti  all'albo  dei revisori dei conti o tra persone in
possesso  di  specifica  professionalita';  previsione  di  un membro
supplente;  attribuzione  dei  relativi  compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
    i)  istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di
gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento
dei  meccanismi  e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei   rendimenti   e   dei   risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
amministrazioni pubbliche;
    l)  determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente
alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed efficacia dell'azione
amministrativa;   attribuzione  a  regolamenti  interni  di  ciascuna
agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal
ministro  competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa,  nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze
funzionali,  e  devoluzione  ad  atti  di  organizzazione  di livello
inferiore  di  ogni  altro potere di organizzazione; applicazione dei
criteri  di  mobilita'  professionale  e  territoriale  previsti  dal
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni
e integrazioni;
    m)  facolta'  del direttore generale dell'agenzia di deliberare e
proporre  all'approvazione  dei  ministro competente, di concerto con
quello  del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove
richiesto  dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
 
          Note all'art. 8:
            - Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge  14  gennaio
          1994,  n.    20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti) e' il seguente:
            "4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri  di
          riferimento del controllo.".
            -  Per  il  testo  degli  articoli  3  e  14  del decreto
          legislativo n.  29 del 1993, si veda all'art. 2.
            - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' dispone:
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
            - Per il decreto legislativo n. 286 del 30  luglio  1999,
          si veda nelle note all'art. 7.