Art. 2 Individuazione degli incaricati 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali e' effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure: a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b); b) individuare per iscritto, quando vi e' piu' di un incaricato del trattamento e sono in uso piu' parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. 2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'art. 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36".