Art. 2
                   Individuazione degli incaricati

  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 8, se il trattamento dei
dati  personali  e'  effettuato  per  fini  diversi  da quelli di cui
all'articolo  3  della  legge mediante elaboratori non accessibili da
altri  elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente
all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
a) prevedere  una  parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli
   incaricati  del  trattamento  e,  ove  tecnicamente  possibile  in
   relazione   alle   caratteristiche  dell'elaboratore,  consentirne
   l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti
   ai sensi della lettera b);
b) individuare  per  iscritto, quando vi e' piu' di un incaricato del
   trattamento  e sono in uso piu' parole chiave, i soggetti preposti
   alla  loro  custodia  o  che  hanno  accesso  ad  informazioni che
   concernono le medesime.
 
            Nota all'art. 2:
            -  Si    riporta il testo dell'art.  3 della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art. 3 (Trattamento di dati    per  fini  esclusivamente
          personali).   -   1.   Il  trattamento  di  dati  personali
          effettuato  da  persone  fisiche  per  fini  esclusivamente
          personali  non  e' soggetto all'applicazione della presente
          legge,  sempreche'  i  dati  non  siano  destinati  ad  una
          comunicazione sistematica o alla diffusione.
            2. Al trattamento  di cui al comma   1  si  applicano  in
          ogni caso le disposizioni  in tema  di  sicurezza  dei dati
          di    cui all'art.  15, nonche' le disposizioni di cui agli
          articoli 18 e 36".