Art. 10 
                   (Modifiche di uno stabilimento) 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri della sanita' dell'interno e dell'industria del commercio  e
dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti
e  di  depositi,  di  processi  industriali,  della  natura   o   dei
quantitativi  di  sostanze  pericolose  che   potrebbero   costituire
aggravio del preesistente livello di rischio. 
  2. Il gestore deve, secondo le procedure e i  termini  fissati  nel
decreto di cui al comma 1: 
    a) riesaminare  e,  se  necessario,  modificare  la  politica  di
prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione  nonche'
le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle  autorita'
competenti tutte le informazioni utili; 
    b) riesaminare  e,  se  necessario,  modificare  il  rapporto  di
sicurezza  e  trasmettere  alle   autorita'   competenti   tutte   le
informazioni utili prima di  procedere  alle  modifiche,  secondo  le
procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti; 
    c) comunicare la modifica all'autorita' competente in materia  di
valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare  entro  un
mese, ai fini della  verifica  di  assoggettabilita'  alla  procedura
prevista per tale valutazione.