Art. 13 
          (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti) 
 
  1. In attesa  di  quanto  previsto  dall'articolo  72  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  il  Ministero  dell'ambiente,
sentita la regione interessata e il Comitato: 
    a) individua le aree ad elevata  concentrazione  di  stabilimenti
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di  cui  al  comma  2  e
sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2; 
    b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti  agli
obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area,  avvalendosi
del Comitato: 
    1 ) lo scambio delle informazioni  necessarie  per  accertare  la
natura e l'entita' del pericolo globale  di  incidenti  rilevanti  ed
acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile
ai fini della valutazione dei rischi  dell'area,  compresi  studi  di
sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui
sono presenti sostanze pericolose; 
    2) la predisposizione, da parte dei  gestori  degli  stabilimenti
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6  e  8,  anche  mediante
consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato
nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6; 
    c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base
delle indicazioni contenute nello studio di  sicurezza  integrato  di
cui al comma 1, lettera b), numero 2)  un  piano  di  intervento  nel
quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i
fattori di rischio. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,  di  concerto
con i Ministri dell'interno,  della  sanita'  e  dell'industria,  del
commercio, e dell'artigianato,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-
regioni, sono stabiliti: 
    a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle  aree
ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle  quali  il
possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti; 
    b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e
per la predisposizione e la valutazione  dello  studio  di  sicurezza
integrato; 
    c)  le  procedure  per  la  diffusione  delle  informazioni  alla
popolazione; 
    d) le linee guida per la predisposizione dei  piani  d'intervento
di cui al comma 1, lettera c). 
 
              Nota all'art. 13:
              -  Per  quanto concerne il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112,
          si veda nelle note all'art. 12.