Art. 5
                    Obblighi generali del gestore

  1.  Il  gestore  e  tenuto  a  prendere  tutte  le  misure idonee a
prevenire  gli  incidenti  rilevanti e a limitarne le conseguenze per
l'uomo  e  per  l'ambiente,  nel  rispetto  dei principi del presente
decreto  e  delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
  2.  Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A
in  cui  sono  presenti  sostanze pericolose in quantita' inferiori a
quelle  indicate nell'allegato 1, oltre a quanto previsto al comma 1,
e'  altresi'  tenuto  a  provvedere  all'individuazione dei rischi di
incidenti  rilevanti,  integrando  il  documento  di  valutazione dei
rischi  di  cui  al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate
misure    di   sicurezza   e   all'informazione,   alla   formazione,
all'addestramento  ed  all'equipaggiamento  di coloro che lavorano in
situ  come  previsto  dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
  3.  Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A
in  cui  sono  presenti  sostanze in quantita' superiori ai valori di
soglia  di  cui  al  punto  3  dell'allegato  B  e, per le sostanze e
categorie  elencate nell'allegato I, in quantita' inferiori ai valori
di soglia ivi riportati, deve:
    a)  presentare  una  relazione,  redatta,  fino  all'adozione del
decreto   previsto  all'articolo  8,  comma  4,  secondo  i  principi
stabiliti  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo  1989,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 21 aprile
1989,  contenente  le  informazioni  relative al processo produttivo,
alle  sostanze  pericolose  presenti,  alla valutazione dei rischi di
incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate,
all'informazione,  formazione,  addestramento  ed  equipaggiamento di
coloro  che  lavorano in situ, cosi' come previsto dal citato decreto
ministeriale  16 marzo 1998, nonche' la scheda di informazione di cui
all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione
territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;
    b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalita' e i
contenuti minimi previsti dall'articolo 11.
 
              Note all'art. 5:
              - Il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE,  90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro".
              -  Per quanto concerne il decreto ministeriale 16 marzo
          1998, si veda nelle note all'art. 2.
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31 marzo 1989, si veda nelle note
          all'art. 2.
              -  Per quanto concerne il decreto ministeriale 16 marzo
          1998, si veda nelle note all'art. 2.
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31 marzo 1989, si veda nelle note
          all'art. 2.