Art. 6 Notifica 1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, e' obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini: a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi; b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti. 2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento; b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo; c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a); d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e la loro forma fisica; e) l'attivita', in corso o prevista, dell'impianto o del deposito; f) l'ambiente mediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze. 3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie. 4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantita' e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio. 5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2 invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V. 6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi": "Art. 19 (Competenze degli ispettori regionali o interregionali). Gli ispettori regionali o interregionali: a) coordinano l'attivita' di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformita' dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale; c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20; d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sara' previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione; e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art. 21; f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sara' provveduto a determinare l'elenco delle attivita' demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali". - Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). - Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. Il comitato e' composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e' nominato anche un membro supplente. Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, dei tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industrial, a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e' pubblicato su G.U.C.E. n. L. 168 del 10 luglio 1993.