Art. 6
                              Notifica

  1.  Il  gestore  degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
oltre  a  quanto  disposto  agli  articoli  7  e  8,  e'  obbligato a
trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia,
al   comune,   al   prefetto   e  al  Comitato  tecnico  regionale  o
interregionale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del fuoco, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982,  n.  577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti
denominato Comitato, una notifica entro i seguenti termini:
    a)  centottanta  giorni  prima dell'inizio della costruzione, per
gli stabilimenti nuovi;
    b)  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
  2.  La  notifica,  sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione
con  le  modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche, deve contenere le seguenti informazioni:
    a)  il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore e l'indirizzo
completo dello stabilimento;
    b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
    c)  il  nome  o  la  funzione  della  persona  responsabile dello
stabilimento se diversa da quella di cui alla lettera a);
    d)   le   notizie  che  consentano  di  individuare  le  sostanze
pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantita' e
la loro forma fisica;
    e)   l'attivita',  in  corso  o  prevista,  dell'impianto  o  del
deposito;
    f)  l'ambiente  mediatamente  circostante  lo  stabilimento e, in
particolare,   gli  elementi  che  potrebbero  causare  un  incidente
rilevante o aggravarne le conseguenze.
  3.  Il  gestore  degli  stabilimenti  che, per effetto di modifiche
all'allegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche disposte
con  il  decreto  di  cui  all'articolo 15, comma 2, o per effetto di
mutamento  della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel
campo   di   applicazione  del  presente  decreto  deve  espletare  i
prescritti  adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore
delle  suddette  modifiche  ovvero  dal  recepimento  delle  relative
disposizioni comunitarie.
  4.  In  caso  di  chiusura  definitiva dell'impianto o del deposito
ovvero,  in  caso  di  aumento  significativo  della  quantita'  e di
modifica  significativa  della  natura  o  dello  stato  fisico delle
sostanze  pericolose  presenti,  il gestore informa immediatamente il
Ministero  dell'ambiente,  la  regione, la provincia, il Comitato, il
comune,  il  prefetto  e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco,
competenti per territorio.
  5.  Il  gestore,  contestualmente  alla  notifica di cui al comma 2
invia  al  Ministero  dell'ambiente,  alla  regione,  al sindaco e al
prefetto   competenti   per   territorio   le   informazioni  di  cui
all'allegato V.
  6.  Il  gestore  degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1,
puo'  allegare  alla  notifica  di cui al comma 2 le certificazioni o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale
e  di  sicurezza  e  quanto altro eventualmente predisposto in base a
regolamenti  comunitari  volontari,  come  ad  esempio il Regolamento
(CEE)  1836/93  del  Consiglio,  del  29  giugno  1993, sull'adesione
volontaria  delle  imprese  del  settore  industriale  a  un  sistema
comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
 
              Note all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  19 e 20 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
          577,  recante  "Approvazione  del  regolamento  concernente
          l'espletamento dei servizi antincendi":
              "Art.   19  (Competenze  degli  ispettori  regionali  o
          interregionali). Gli ispettori regionali o interregionali:
              a)   coordinano   l'attivita'  di  prevenzione  incendi
          nell'ambito   della  regione  di  competenza,  ai  fini  di
          assicurare  l'uniformita'  dei  criteri  applicativi  delle
          norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi
          tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              b)  avanzano  proposte  e  suggerimenti desunti in base
          allo  svolgimento  del  servizio  di prevenzione incendi in
          sede  regionale  e  suscettibili  di  applicazione su scala
          nazionale;
              c)  presiedono  i  comitati tecnici regionali di cui al
          successivo art. 20;
              d)  procedono  all'esame,  dal  punto  di  vista  della
          prevenzione   incendi,   dei   progetti  di  realizzazione,
          ampliamento  o  modifica  di  installazioni  od impianti di
          particolare  rilevanza  o che presentino, per le tecnologie
          adottate,   alti  livelli  di  rischio,  per  i  successivi
          adempimenti,  sentito  in  proposito il parere del comitato
          tecnico  regionale  e  secondo  quanto sara' previsto dalla
          direttiva  CEE;  a  tal  fine  i  progetti  dovranno essere
          corredati  anche  di  studi  analitici  di  sicurezza  e di
          affidabilita'  degli  impianti di processo e dei sistemi di
          protezione;
              e)   esprimono  motivato  parere  agli  organi  tecnici
          centrali  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco sulle
          istanze di deroga di cui all'art. 21;
              f)  ai  sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,
          possono  far  parte  di  organismi tecnici consultivi delle
          regioni  che  trattano problemi connessi con l'applicazione
          di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali
          che ne disciplinano la composizione.
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  su proposta
          degli  organi  tecnici  centrali  del  Corpo  nazionale dei
          vigili  del  fuoco, sara' provveduto a determinare l'elenco
          delle  attivita'  demandate,  per  l'esame,  agli ispettori
          regionali o interregionali".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  19 e 20 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
          577,  recante  "Approvazione  del  regolamento  concernente
          l'espletamento dei servizi antincendi".
              Art.  20  (Comitato  tecnico regionale o interregionale
          per   la   prevenzione   incendi).   -   Presso   l'ufficio
          dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  un  comitato tecnico
          regionale  o interregionale per la prevenzione incendi, con
          il   compito   di   esprimere  parere  sui  progetti  delle
          installazioni  o  impianti  concernenti le attivita' di cui
          all'art.  19  e  designare  gli  esperti  della commissione
          incaricata  di  effettuare  gli accertamenti sopraluogo per
          gli   insediamenti  industriali  e  gli  impianti  di  tipo
          complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
              Il comitato e' composto dei seguenti membri:
              un  ispettore regionale o interregionale competente per
          territorio con funzione di presidente;
              tre  funzionari  tecnici del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
          comandante;
              un  ispettore  del  lavoro  designato  dall'ispettorato
          regionale del lavoro;
              un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri della
          provincia   in   cui  ha  sede  l'ispettorato  regionale  o
          interregionale.
              Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle
          regioni,  puo'  essere chiamato a far parte del comitato un
          esperto tecnico designato dalla regione.
              In  aggiunta a ciascun componente titolare del comitato
          e' nominato anche un membro supplente.
              Il  comitato  puo'  avvalersi  a titolo consultivo, per
          particolari   problemi,   dei   tecnici  aventi  specifiche
          competenze.
              Funge  da  segretario  un  dipendente  dell'ispettorato
          regionale designato dall'ispettore".
              -  La  legge  4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
              - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29
          giugno  1993,  sull'adesione  volontaria  delle imprese del
          settore industrial, a un sistema comunitario di ecogestione
          e  audit, e' pubblicato su G.U.C.E. n. L. 168 del 10 luglio
          1993.