Art. 7 
         (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) 
 
  1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della  sicurezza  e
garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e  dell'ambiente
con mezzi, strutture e sistemi di gestione  appropriati,  il  gestore
degli stabilimenti di cui all'articolo 2,  comma  1,  deve  redigere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
un documento che definisce la propria politica di  prevenzione  degli
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato  per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. 
  2. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di  gestione
della  sicurezza,  previa  consultazione  del  rappresentante   della
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III . 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, d'intesa con  la  Conferenza  unificata  prevista
dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281,  sono  stabilite,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della  sicurezza
secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore  degli
stabilimenti di cui al  comma  1  deve  adeguarsi  entro  il  termine
previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto
decreto, del documento di cui al comma 1. 
  4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso  lo
stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida
definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione
delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25. 
  5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito  dal
comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita'. 
 
              Note all'art. 7
              -  Per  quanto  concerne il D.Lgs 19 settembre 1994, n.
          626, si veda nelle note all'art. 5.
              -  L'art  8, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali",  e'  il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".