Art. 8
                        Rapporto di sicurezza

  1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1, parti
1  e  2,  colonna  3,  il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di
sicurezza.
  2.   Il   rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento  previsto
all'articolo 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:
    a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
    b)  i  pericoli  di  incidente rilevante sono stati individuati e
sono  state  adottate  le  misure  necessarie  per  prevenirli  e per
limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
    c)   la   progettazione,   la   costruzione,   l'esercizio  e  la
manutenzione   di   qualsiasi   impianto,  deposito,  attrezzatura  e
infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che
hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso,
sono  sufficientemente  sicuri  e affidabili; per gli stabilimenti di
cui  all'articolo  14,  comma  6,  anche  le misure complementari ivi
previste;
    d)  sono  stati  predisposti  i  piani d'emergenza interni e sono
stati  forniti  all'autorita'  competente  di cui all'articolo 20 gli
elementi  utili  per  l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al
fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
  3.  Il  rapporto  di  sicurezza  contiene anche le informazioni che
possono  consentire  di prendere decisioni in merito all'insediamento
di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.
  4.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  della  sanita' e dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  sentita la Conferenza Stato-regioni,
sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto
di  quanto gia' previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  31  marzo  1989, i criteri, i dati e le informazioni per la
redazione del rapporto di sicurezza nonche' della, relazione prevista
all'articolo  5,  comma  3,  i  criteri  per l'adozione di iniziative
specifiche  in  relazione  ai  diversi  tipi  di incidenti, nonche' i
criteri  di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di
tali  decreti  valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del  Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche.
  5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti  prescritti  dal  presente  articolo, rapporti di sicurezza
analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di
legge  o  di  regolamenti  comunitari,  possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
  6.  Il  rapporto  di  sicurezza e' inviato all'autorita' competente
preposta   alla   valutazione   dello   stesso  cosi'  come  previsto
all'articolo 21, entro i seguenti termini:
    a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';
    b)  per  gli  stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
    c)   per   gli   stabilimenti  preesistenti,  non  soggetti  alle
disposizioni  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
175  del  1988,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    d)  in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere
a) e b).
  7.  Il  gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
    a) almeno ogni cinque anni;
    b) nei casi previsti dall'articolo 10;
    c)   in  qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del  Ministero
dell'ambiente,    eventualmente   su   segnalazione   della   regione
interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo   giustifichino,   o   in
considerazione   delle   nuove  conoscenze  tecniche  in  materia  di
sicurezza  derivanti  dall'analisi  degli incidenti, o, in misura del
possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di modifiche
legislative  o  delle  modifiche degli allegati previste all'articolo
15, comma 2.
  8.  Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui
al  comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
  9.  Ai  fini  dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 22,
comma   2,  il  gestore  predispone  una  versione  del  rapporto  di
sicurezza,  priva  delle  informazioni  riservate da trasmettere alla
regione  territorialmente  competente  ai fini dell'accessibilita' al
pubblico.
  10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il gestore comprova che
determinate  sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi
parte  dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter  creare  alcun  pericolo  di  incidente  rilevante, dispone, in
conformita'  ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni  che  devono  figurare  nel  rapporto  di sicurezza alla
prevenzione  dei  rimanenti  pericoli  di  incidenti rilevanti e alla
limitazione  delle  loro  conseguenze  per  l'uomo  e per l'ambiente,
dandone  comunicazione  alle  autorita'  destinatarie del rapporto di
sicurezza.
  11.  Il  Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
motivazione delle informazioni.
 
              Note all'art. 8:
              -  Per  quanto  concerne  il decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  31 marzo 1989, si veda nelle note
          all'art. 2.
              -  Per  quanto concerne il decreto del Presidente della
          Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, si veda nelle note alle
          premesse.