Art. 9 
              Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 
 
  1. Chiunque  intende  realizzare  uno  degli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione  degli
impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente,  deve  ottenere  il  nulla  osta  di  fattibilita'  di   cui
all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire  all'autorita'  di
cui all'articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di'  sicurezza.
La concessione edilizia non puo' essere rilasciata  in  mancanza  del
nulla osta di fattibilita'. 
  2. Prima di dare inizio  all'attivita',  il  gestore,  al  fine  di
ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorita' di  cui
all'articolo 21,  comma  1,  il  rapporto  di  sicurezza,  integrando
eventualmente quello preliminare. 
  3. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21,  comma
3, il gestore puo' presentare all'autorita' di cui  all'articolo  21,
comma 1, una perizia giurata che attesti: 
    a) la veridicita' e la completezza delle informazioni; 
    b)  la  conformita'  delle  misure  di  sicurezza  previste  alle
prescrizioni generali stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  8,
comma 4. 
  4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata  di
cui al comma 3, senza che l'autorita' di cui all'articolo  21,  comma
1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o  documentazione
integrativa, il gestore puo' dare inizio all'attivita'.