Art. 2.
               Comunicazioni, domande e documentazioni
  1.  Le  comunicazioni  e  domande  di cui ai successivi articoli 6,
commi  1,  4  e  6,  7, commi 1, 4 e 5, 9, comma 1, 10, comma 2, e le
dichiarazioni  di cui all'articolo 12, comma 1, sono sottoscritte dal
legale  rappresentante  dell'operatore o da un suo delegato, la firma
dei  quali  e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso
l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste,
rilasciate  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  ovvero, quando la
legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata
di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle
comunicazioni  e  domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche
la  delega,  in  originale  o  copia conforme, ove non sia depositata
presso il predetto ufficio.
  2.  Le  certificazioni  rilasciate  dalle autorita' governative del
Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle
quali  risulti  la  qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello
stesso  Paese  a  produrre e commercializzare materiali oggetto della
disciplina    della    legge,   devono   essere   legalizzate   dalla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  territorialmente
competente.  Sono  fatte  salve  le  convenzioni internazionali sulla
esenzione dalla legalizzazione.
  3.  I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai
fini  delle  autorizzazioni  e  nullaosta  di  cui  alla  legge, sono
presentati  corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione
e'  asseverata  nel caso il testo originale sia redatto in una lingua
diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.