Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni 1. Le comunicazioni e domande di cui ai successivi articoli 6, commi 1, 4 e 6, 7, commi 1, 4 e 5, 9, comma 1, 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio. 2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione. 3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nullaosta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.