Art. 5.
            (Attivita' di informazione e di educazione).
   1. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  definisce  con uno o piu' decreti, di concerto con i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della pubblica
istruzione   e   per   le  pari  opportunita',  le  linee  guida  per
l'informazione e l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione
di   campagne   informative  a  livello  nazionale  finalizzate  alla
prevenzione  degli  infortuni  negli ambienti di civile abitazione ai
sensi della presente legge.
   2.  Le  regioni  e  le province autonome possono, sulla base delle
linee  guida  definite  ai  sensi  del  comma  1, elaborare programmi
informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di
civile  abitazione. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente
ai  giovani  ed  alle  categorie  a  maggiore  rischio, promuovono la
conoscenza  delle  normative  tecniche di sicurezza e delle soluzioni
preventive  e assicurano la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni,  con  particolare  riferimento  alle organizzazioni dei
consumatori  e alle associazioni ambientaliste, femminili e familiari
piu' rappresentative.
   3.  Il  Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sullo stato
di  attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della
relazione sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresi' elementi
di  valutazione  dell'efficacia  delle  attivita'  di formazione e di
informazione   ed   allegando   le   proposte   formulate   ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2.